Venerdì 28 giugno 2024

LEPS: la supervisione del personale dei servizi sociali

Introduzione

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), in attesa dell’approvazione del quadro generale dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), ne ha anticipatati una parte approvando i seguenti sei LEPS prioritari:

  • Pronto intervento sociale;
  • Supervisione del personale dei servizi sociali;
  • Servizi sociali per le dimissioni protette;
  • Prevenzione dell’allontanamento familiare. – P.I.P.P.I.;
  • Servizi per la residenza fittizia;
  • Progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.

 Il Piano sociale nazionale 2021-2023, nel contempo, nell’operare la scelta di individuare un livello essenziale delle prestazioni riguardante la supervisione degli operatori del sociale illustra le caratteristiche del LEPS ai fini tanto di individuare le migliori risposte ai bisogni quanto di prevenire e contrastare i fenomeni di burn-out.

Descrizione sintetica del LEPS

La supervisione professionale si caratterizza come processo di supporto alla globalità dell’intervento professionale dell’operatore sociale, come accompagnamento di un processo di pensiero, di rivisitazione dell’azione professionale ed è strumento per sostenere e promuovere l’operatività complessa, coinvolgente, difficile degli operatori. È un sistema di riflessione e di auto-riflessione sull’azione professionale, uno spazio e un tempo dove ritrovare, attraverso la riflessione guidata e il confronto di gruppo, una distanza equilibrata dall’azione, per analizzare con lucidità sia la dimensione emotiva, sia la dimensione metodologica dell’intervento per ricollocarla in una dimensione corretta, con spirito critico e di ricerca. L’oggetto del processo di supervisione professionale è fortemente connesso alla qualità tecnica degli interventi. Dal punto di vista professionale, con riferimento agli aspetti metodologici, valoriali, relazionali, deontologici ecc., l’obiettivo primario si identifica con il miglioramento della qualità delle prassi degli assistenti sociali e in generale degli operatori sociali. In tale processo sono da prendere in considerazione anche elementi relativi al piano amministrativo delle procedure, nonché elementi propri del rapporto fra assistenti sociali/operatori sociali ed Ente, con il comune obiettivo finale di individuare le criticità emergenti e i possibili miglioramenti della qualità complessiva – professionale e amministrativa – del servizio reso a favore delle persone.

La relazione di supervisione ha come fondamento un rapporto empatico, di stima e di fiducia, si connota come sostegno e non giudizio ed è costruita sulla riservatezza su quanto emerge dal confronto all’interno del setting. L’attività di supervisione consiste nell’analisi delle pratiche professionali messe in atto dagli assistenti sociali e in generale dagli operatori sociali. Il gruppo attiva una riflessione orientata prevalentemente al procedimento professionale sul piano metodologico, valoriale, deontologico e relazionale. L’approfondimento svolto è orientato a esplicitare i processi di pensiero soggiacenti alle scelte operate e alle azioni attivate e ad evidenziare problemi e alternative d’intervento. Il presupposto dal quale iniziare un processo formativo attraverso la supervisione è l’individuazione delle “pratiche professionali messe in atto” che riconquistano senso e significato professionale, individuale e collettivo per contrastare, innanzitutto, forme di burocratizzazione dell’intervento professionale. La supervisione ha lo scopo di aiutare il supervisionato ad assumere al meglio le funzioni esercitate nei confronti delle persone e dell’organizzazione, a sostenere un esame critico della propria attività, nella consapevolezza della pluralità dei metodi e dei percorsi possibili per la risoluzione dei problemi.

La supervisione non è:

Controllo tecnico-amministrativo che ha per oggetto la regolarità del procedimento sul piano amministrativo in termini di requisiti di forma, di contenuto e di tempi di espletamento, in relazione a quanto prescritto dalle norme di legge e dai regolamenti. Il controllo tecnico amministrativo si connota prevalentemente per la sua dimensione valutativa e di giudizio ed è compito precipuo delle organizzazioni e delle direzioni.
Supervisione psicologica: la supervisione professionale di servizio sociale non prende in considerazione la dimensione psicologica individuale e le dinamiche relazionali tra i partecipanti perché non coerenti con il focus sulle prassi operative (Ministero Lavoro, 2021).
La supervisione può rispondere ad esigenze e richieste di natura sia “preventiva” che “riparativa”; può infatti proporsi come un intervento orientato a limitare lo scadimento nella motivazione, nell’appropriatezza tecnica e metodologica o come un intervento che si pone l’obiettivo di tentare di rimuovere criticità o difficoltà esistenti nell’interpretazione dei mandati professionali o nelle dinamiche del contesto istituzionale all’interno del quale il professionista opera.

La supervisione ha pertanto anche l’obiettivo di tracciare traiettorie di intervento nuove ed evolutive e di stimolare più funzionali strategie di problem-solving per risolvere un’impasse lavorativa.

L’intervento del supervisore, in quanto “esterno” al gruppo supervisionato, mira ad assumere una funzione di indirizzo, di orientamento, di approfondimento e di analisi, rintracciando elementi “marcatori di contesto” della situazione oggetto di supervisione che altrimenti possono sfuggire alla osservazione e possono rappresentare l’origine dell’impasse lavorativa, con ricadute sulla efficacia dell’intervento e sulla efficienza dell’operatore, che spesso esita in situazione di stallo o burn out (Ministero Lavoro, 2023).

La supervisione è un modo non lineare ma complesso di fare formazione. 

Obiettivi

L’obiettivo generale è la garanzia di un servizio sociale di qualità attraverso la messa a disposizione degli operatori di strumenti che ne garantiscano il benessere e ne preservino l’equilibrio. Nello specifico gli obiettivi sono:

  • rafforzamento della identità professionale individuale;
  • elaborazione dei vissuti emotivi degli assistenti sociali e in generale degli operatori sociali;
  • ristrutturazione degli strumenti relazionali e comunicativi;
  • ridimensionamento della tendenza al fare e alla concretezza dei bisogni, sostenendo l’acquisizione o il consolidamento di competenze riflessive e autoriflessive;
  • sostegno al desiderio e al bisogno di prospettive, nella direzione della valorizzazione delle competenze, anche di programmazione, della professione;
  • dare spazio, attraverso l’esperienza di gruppo, alla riflessione condivisa;
  • valorizzazione, attraverso la possibilità di raccontarsi, delle strategie adottate, delle buone pratiche messe in atto, delle capacità di problem solving utilizzate;
  • orientamento dell’attività alla raccolta di dati e di stimoli, anche come base per future iniziative di sistematizzazione delle conoscenze e
  • delle esperienze e ricerca (Ministero del Lavoro, 2021);
  • aiutare il supervisionato ad assumere al meglio le funzioni esercitate nei confronti delle persone e dell’organizzazione;
  • sostenere un esame critico della propria attività, nella consapevolezza della pluralità dei metodi e dei percorsi possibili per la risoluzione dei problemi (Ministero del Lavoro, 2023).

Destinatari

I destinatari diretti sono i seguenti professionisti presenti nei servizi sociali territoriali di competenza dell’Ambito sociale:

assistenti sociali impiegati nei servizi sociali dell’Ambito territoriale;
altre figure professionali presenti nei servizi sociali territoriali (psicologi, educatori professionali, pedagogisti, educatori pedagogici, ecc.) (Ministero Lavoro, 2021).
Ovviamente si fa qui riferimento a tutte le organizzazioni pubbliche dei servizi sociali quali sono gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), i singoli Comuni e gli Enti gestori delle funzioni socioassistenziali, singoli o associati compresi all’interno di ciascun ATS.

Il documento ministeriale del 2023 dal titolo “Strumento di accompagnamento all’implementazione della scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali” ha aggiunto che sono da considerare destinatari diretti, oltre ai professionisti presenti nei servizi sociali territoriali di competenza dell’Ambito in gestione diretta anche i professionisti in gestione esternalizzata ma solo se concorrono, insieme all’assistente sociale (art. 1, comma 2, lettere i e h del DM 206 del 16 dicembre 2014), all’esercizio delle funzioni di presa in carico, progettazione, valutazione multidimensionale e attivazione di prestazioni sociali e di interventi in rete. Con il rafforzamento del servizio sociale professionale, che è stato individuato quale LEPS e che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di un numero congruo di assistenti sociali, tale seconda possibilità diverrà residuale, ma resterà possibile inserire nel gruppo degli assistenti sociali anche personale esternalizzato (Ministero Lavoro, 2023).


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